Uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici

«Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni  dai  locali  scolastici).  –

1.I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e  i soggetti  affidatari  ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14  anni, in considerazione  dell’età  di  questi  ultimi,  del  loro grado  di autonomia e dello specifico  contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono  autorizzare  le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14  anni  dai  locali  scolastici  al  termine dell’orario delle  lezioni. L’autorizzazione  esonera  il  personale scolastico dalla responsabilità  connessa  all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del  servizio,  esonera dalla  responsabilità  connessa  all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta  alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.


Lautorizzazione va consegnata al docente della prima ora  di lezione

Si precisa che l’autorizzazione vale per l’intero anno scolastico 2018/2019

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